Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni mobili (1)

Art. 106
Modalità della vendita dei beni mobili

I. Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

II. In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

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(1) Titolo della sezione soppresso dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
TITOLO II - Del fallimento
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni

Art. 106
Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (1)

I. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

II. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.

III. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 93 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni

Art. 106
Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (1)

I. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

II. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.

III. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

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(1) Rubrica modificata dall’art. 7 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).