Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
Art. 96
Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonchè da 153 a 162.
Relazione illustrativa
La norma, in continuità con l’art. 169 del r.d. n. 267 del 1942, estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale. S tratta dell’art. 145, che prevede l’inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura e degli articoli da 153 a 162 che disciplinano gli effetti per i creditori dell’apertura della procedura concorsuale.
Il testo integrale della Relazione illustrativa