Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore

Art. 78

Procedimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita' d'impresa;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (1), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

a) e' stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) e' proposta domanda di concordato in continuita' aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;

c) la nomina e' richiesta dal debitore. (2)

3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, (3) a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.

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(1) L’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha aggiunto le parole « o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».
(2) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) L’art. 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha aggiunto le parole « o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,».


GIURISPRUDENZA


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