Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore


Art. 77

Inammissibilità della domanda di concordato minore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.



Relazione illustrativa
L’art. 77 prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, che solo in parte coincidono con quelle impediscono al consumatore di ottenere l’omologazione del paino di ristrutturazione dei debiti. Si tratta dell’incompletezza della documentazione di cui ai due precedenti articoli, della mancanza dei requisiti dimensionali dell’imprenditore, dell’avere il debitore già beneficiato dell’esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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