Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore


Art. 73
Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.



Relazione illustrativa
L’art. 73 dispone che nei casi di revoca dell’omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.
Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore. Il testo integrale della Relazione illustrativa