Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo I
Disposizioni generali (1)
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi (2) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal (3) titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa (4).
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
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(1) L’art. 41, comma 1 del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così
sostituito la rubrica.
(2) L’art. 41, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha
sostituito le parole «un anno» con le seguenti: «sei mesi»
(3) L’art. 41, comma 3, lettera b) del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha
sostituito le parole «delle misure di allerta, delle procedure di composizione
assistita della crisi di impresa di cui al» con le seguenti: «delle misure e
degli strumenti previsti dal».
(4) L’art. 41, comma 3, lettera c) del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, dopo le
parole «titolo II» ha aggiunto le seguenti: «e degli strumenti di regolazione
della crisi d'impresa».