Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 35
Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.



Relazione illustrativa
L’articolo 35 non si discosta dalla disciplina già dettata dal r.d. n.267/1942 e prevede che, nell’ipotesi di morte del debitore dopo l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario. Nel caso di più eredi, la procedura prosegue nei confronti del rappresentante, che può essere designato, in assenza di accordo, dal giudice delegato. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 35
Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario (1).

2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.