Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo V
Disposizioni di procedura

Art. 347

Costituzione di parte civile
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.



Relazione illustrativa
L’articolo 347 riproduce il contenuto dell’articolo 240 della legge fallimentare, sostituendo al commissario giudiziale, organo che ha funzioni di vigilanza sulla procedura, con il liquidatore giudiziale, che invece è un mandatario dei creditori concorsuali ed esercita tutte le azioni strumentali alla liquidazione del patrimonio, comprese le azioni risarcitorie. Il testo integrale della Relazione illustrativa