Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo IV
Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi

Art. 345
Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.



Relazione illustrativa
L’articolo 345 punisce il componente dell’organismo di composizione della crisi che renda dichiarazioni false sui dati aziendali del debitore che intenda presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo.
Tale falsità si inserisce in una procedura prodromica a quella concorsuale e la norma, pertanto, risulta modellata su quanto già previsto dall’articolo 342 in tema di falso in attestazioni e relazioni in tema di accesso al concordato preventivo. L’articolo 342 riproduce sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art.236-bis della l. fall., meglio descrivendo, però, la condotta incriminata e, a tal fine, precisando il contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato. La circostanza che, nella prospettiva di riforma recata dal codice, al concordato preventivo si possa addivenire anche all’esito del procedimento di composizione assistita della crisi, nell’ambito della quale fanno capo ai componenti dell’organismo obblighi di verità nell’esposizione della situazione patrimoniale del richiedente, ha indotto a sanzionare l’esposizione di dati falsi, non diversamente dall’ipotesi in cui analoghi obblighi sono imposti al professionista indipendente nell’ambito della procedura concorsuale.
Le norme in esame non hanno quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché derivano da disposizioni analoghe già vigenti, e individuano n i soggetti responsabili in conformità alle nuove competenze delineate dal codice. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo IV
Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (1)

Art. 345
Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

(articolo abrogato) (2)

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(1) L’art. 40, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così sostituito la rubrica.
(2) Articolo abrogato dall’art. 40, comma 2 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.