Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 34

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.

2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.

4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.



Relazione illustrativa
L’articolo 34 sostituisce l’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sovrapponendosi quasi interamente ad esso, salva la precisazione contenuta nel comma 3, dove si prevede, nel chiaro intento di accrescere il bagaglio informativo del tribunale, che l’erede che chiede l’apertura della liquidazione giudiziale, pur non essendo soggetto agli obblighi di deposito della documentazione, è comunque tenuto a presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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