Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 303
Effetti del provvedimento di liquidazione

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.

2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.



Relazione illustrativa
La norma riprende le previsioni dell’art. 200 della l. fall. e disciplina gli effetti del provvedimento di liquidazione sul patrimonio dell’impresa o dell’ente e di opponibilità degli atti ai creditori.
Le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo delle società, persone giuridiche cessano, salvo il caso di proposizione di concordato della liquidazione.
La norma attribuisce al commissario la rappresentanza, anche processuale, dell’ente assoggettato alla liquidazione e gli assegna il compito di procedere all’accertamento del passivo. Il testo integrale della Relazione illustrativa