Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa
Capo II
Procedimento
1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, (1) intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
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(1) L’art. 37, comma 2, del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito
le parole «articoli 129, 134 e 136, comma 1,» con le seguenti: «articoli 129,
134, 135 e 136, comma 1,».