Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 302

Responsabilità del commissario liquidatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, (1) intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

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(1) L’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «articoli 129, 134 e 136, comma 1,» con le seguenti: «articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1,».