Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 299

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.

2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.

3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.



Relazione illustrativa
La disposizione disciplina il regime degli effetti dell’accertamento dello stato di insolvenza, estendendo all’impresa insolvente assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, in conformità alle previsioni dell’art. 203 l.fall., il regime della inefficacia e delle azioni revocatorie di atti pregiudizievoli posti in essere dal soggetto debitore, come già disponeva il r.d. n.267 del 1942.
Conformemente all’elaborazione giurisprudenziale oramai consolidata, la disposizione attribuisce rilievo alla data del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza e non già di quella del provvedimento che apre la liquidazione coatta amministrativa.
Per la determinazione del periodo sospetto, accogliendo la sollecitazione espressa sul punto dalla 2^ Commissione permanente del Senato, rileva, coerentemente con il nuovo regime delle azioni revocatorie, alle quali la norma in esame rinvia, il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza invece che il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto al termine di decadenza, questo decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo all’accertamento dello stato di insolvenza, perché è solo da questo momento che l’azione revocatoria può essere esercitata (anche in questo caso in recepimento dell’orientamento unanime della Corte di cassazione). Il testo integrale della Relazione illustrativa