Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 280

Condizioni per l'esdebitazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.



Relazione illustrativa
Il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione è previsto che sia subordinato all’insussistenza di condizioni ostative, individuate nell’articolo 280 illustrato, che sono ritenute dal legislatore indicative della non meritevolezza del debitore.
La prima condizione è costituita dall’assenza di condanne definitive per reati commessi in connessione con l’attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (tra i quali, specificatamente, la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), salvo l’intervenuta riabilitazione.
Essendo richiesto, per l’esclusione del beneficio, che la condanna sia passata in giudicato, si prevede che, nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora pendente o nel caso in cui vi sia stata applicazione di una misura di prevenzione in relazione agli stessi, il beneficio può essere concesso, sussistendone le condizioni, solo all’esito conclusivo del procedimento penale.
Ulteriore condizione ostativa è determinata dall’aver tenuto il debitore una condotta dannosa per i creditori attraverso la distrazione dell’attivo o l’esposizione di passività inesistenti – e quindi falsando le loro valutazioni – oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.
Impedisce il riconoscimento del beneficio anche una condotta che risulti di ostacolo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura, anche consistente nell’aver omesso di fornire le informazioni utili e i documenti necessari.
Vi sono infine due ulteriori condizioni ostative derivanti dall’aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o comunque di averne già beneficiato per due volte, posto che il verificarsi dell’ulteriore situazione di crisi denota una colpevole incapacità di gestione della propria sfera economica. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM