Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.
Relazione illustrativa
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 153 l.fall., che stabilisce che il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche per i soci e fa cessare gli effetti della procedura anche nei loro confronti.
Il testo integrale della Relazione illustrativa