Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 261
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.



Relazione illustrativa
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 151 l.fall. sulla escussione da parte del curatore della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata dal socio di s.r.l. in sostituzione degli obblighi di conferimento conseguenti alla sottoscrizione dell’atto costitutivo. Il testo integrale della Relazione illustrativa