Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo I
Giurisdizione

Art. 26

Giurisdizione italiana
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali puo' essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. (2)

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. (3)

3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Comma sostituito dall’art. 8, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Comma sostituito dall’art. 8, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.


GIURISPRUDENZA


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