Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo V
Ripartizione dell'attivo
Liquidazione giudiziale
Capo V
Ripartizione dell'attivo
Art. 228
Scioglimento delle ammissioni con riserva
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
Relazione illustrativa
La disposizione è ripetitiva dell’art. 113-bis l.fall. sulle modifiche allo stato passivo conseguenti allo scioglimento delle ammissioni al passivo con riserva. Il testo integrale della Relazione illustrativa