Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 226

Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.



Relazione illustrativa
Si prevede che il creditore tardivo ha diritto di partecipare al concorso con riferimento alle somme già distribuite nei limiti delle quote che sarebbero a lui spettate nelle precedenti ripartizioni se assistito da cause di prelazione o se il ritardo sia dipeso da cause a lui non imputabili.
Si prevede, altresì, che il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Il testo integrale della Relazione illustrativa