Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo V
Ripartizione dell'attivo
1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonchè dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
Relazione illustrativa
La disposizione è ripetitiva dell’art. 111-ter l.fall. sulla formazione della massa liquida immobiliare e mobiliare e sulla formazione, da parte del curatore, dei relativi conti autonomi.
Il testo integrale della Relazione illustrativa