Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO II
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III
Procedimento di composizione assistita della crisi

Art. 22
Segnalazione al pubblico ministero

1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.



Relazione illustrativa
L’articolo 22 individua i casi nei quali, in conseguenza di una condotta tenuta dal debitore nell’ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata una segnalazione al pubblico ministero. La norma attua una precisa indicazione della legge delega, contenuta all’art. 4, comma 1, lettera b).
In queste ipotesi il collegio, se ritiene che gli elementi raccolti rendano evidente la sussistenza non solo di uno stato di crisi, ma di uno stato di conclamata insolvenza, lo segnala con una relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente a norma dell’art. 27; questi, ove ritenga fondata la notizia, entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia presenta ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO II
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III
Procedimento di composizione assistita della crisi

Art. 22
Segnalazione al pubblico ministero

1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (1).

2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)

Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)

Art. 22
Autorizzazioni del tribunale (3)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo':

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.