Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo
Sezione II
Vendita dei beni
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
Relazione illustrativa
La disposizione è meramente ripetitiva dell’art. 109 l.fall., salva la necessità di adattamenti lessicali alla nuova disciplina. Essa contiene il richiamo alle disposizioni del capo seguente che reca la disciplina sulla ripartizione dell’attivo e prevede la possibilità che il tribunale stabilisca, con prelievo sulla somma ricavata dalla vendita, l’acconto da attribuire al curatore in conto del compenso finale.
Il testo integrale della Relazione illustrativa