Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo
Sezione II
Vendita dei beni
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Relazione illustrativa
La disposizione è meramente ripetitiva dell’art. 108-ter l.fall. e ribadisce che la vendita dei diritti su beni immateriali, il trasferimento di marchi e la cessione di banche-dati è effettuata a norma delle disposizioni contenute nelle rispettive leggi speciali.
Il testo integrale della Relazione illustrativa