Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
Relazione illustrativa
L’articolo illustrato disciplina gli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparandoli, come nell’attuale regime, agli effetti della domanda giudiziale, e prevedendone la persistenza fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 234, proseguono dopo il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale.
Il testo integrale della Relazione illustrativa