Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
1. Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.
Relazione illustrativa
La disposizione in esame disciplina la consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione, la loro conservazione e la facoltà per ogni interessato, se autorizzato dal curatore e a sue spese, di esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.
Il testo integrale della Relazione illustrativa