Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 190
Trattamento NASpI

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.



Relazione illustrativa
La disposizione chiarisce che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano tutti i requisiti ai quali il decreto legislativo n. 22 del 2015 subordina detto trattamento. Si è inteso, in questo modo, tener conto del suggerimento dell’11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, di confermare che il d. lgs. n.22/2015 si applica nella sua interezza, anche per ciò che concerne i requisiti generali per l’accesso alle prestazioni. Il testo integrale della Relazione illustrativa