Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.
2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.
Relazione illustrativa
La norma corrisponde all’art. 181 l. fall., prevedendo che il contratto di borsa a termine si scioglie dalla data dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale se scade dopo l’apertura di questa, e regolando le conseguenze dello scioglimento.
Il testo integrale della Relazione illustrativa