Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 176

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.



Relazione illustrativa
La norma corrisponde all’art. 76 ter l. fall. e disciplina gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale della società che ha istituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare sul contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione delle finalità dell’affare stesso (art. 2447 bis co. 1 c.c.), prevedendo che detta apertura di per sé non costituisce causa di scioglimento del contratto ma solo se lo stato di liquidazione giudiziale in cui si trova la società è ostativo alla continuazione o realizzazione dell’operazione.
Se l’impedimento non sussiste il curatore, sentito il comitato dei creditori, può decidere di subentrare alla società assumendo gli obblighi relativi.
In caso di mancato subentro, la norma tutela le aspettative del finanziatore, il quale può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori (che esprime ancora un parere obbligatorio ma non vincolante), a realizzare o continuare l’operazione in proprio o con affidamento a terzi, con facoltà di trattenere i proventi dell’affare in pagamento del proprio credito, anche nel caso, quindi, che non ne fosse ab origine prevista contrattualmente tale destinazione, e di insinuarsi al passivo in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, e cioè quando il curatore subentra nel contratto di finanziamento o quando il finanziatore ottiene di realizzare o continuare l’operazione, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile e quindi il principio della separatezza dei proventi dell’affare e della loro destinazione al pagamento del finanziatore con esclusione dell’ammissibilità di azioni da parte dei creditori sociali.
Se non si verifica alcuna delle ipotesi sopra descritte cessano le limitazioni alle azioni esecutive sui beni strumentali alla realizzazione dell’affare. Il testo integrale della Relazione illustrativa