Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 170

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

GIURISPRUDENZA


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