Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 165

Azione revocatoria ordinaria
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.



Relazione illustrativa
Con la disposizione in esame si conferma la legittimazione del curatore ad esercitare anche l’azione di revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile.
E’ prevista la competenza esclusiva del tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale sia che l’azione sia diretta nei confronti del contraente immediato sia, se proponibile, che si rivolta nei confronti degli aventi causa del medesimo. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM