Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 163

Atti a titolo gratuito
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.



Relazione illustrativa
Le disposizioni della sezione IV danno attuazione al principio della par condicio creditorum.
E’ in ossequio a tale principio che il patrimonio del debitore deve essere ricostruito qual era nell’imminenza dell’apertura della procedura, in modo da evitare che qualche creditore si avvantaggi in danno degli altri evitando di subire una falcidia del proprio credito diversa da quella subita da altri creditori nella stessa posizione giuridica.
Lo strumento giuridico per addivenire alla ricostituzione del patrimonio da liquidare si conferma essere quello dell’inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti che ne hanno modificato in peius la consistenza o la qualità rendendo disponibili alla liquidazione le utilità fuoruscite dal patrimonio stesso.
In questo ambito, una rilevante novità è data dall’individuazione della data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto periodo sospetto che viene stabilita, come previsto dall’art.7, comma 4, lettera b) della legge delega, in quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, e ciò al fine di evitare che il tempo decorrente tra il deposito e l’apertura non vada in danno dei creditori rendendo irrevocabili gli atti maggiormente risalenti.
Si pone invece in una linea di continuità con l’art. 64 della l. fall. l’art. 163 che sancisce l’inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Non è previsto il presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario dell’atto dal momento che non si ritiene necessario tutelare la buona fede in una situazione in cui il danno per il soggetto che subisce la perdita è pari al beneficio che ha gratuitamente ottenuto.
Al fine di accelerare la procedura e di contenerne i costi, è previsto che l’inefficacia si verifichi di diritto con la trascrizione della sentenza che apre la liquidazione, con la possibilità per chiunque vi abbia interesse di opporsi mediante reclamo avanti al giudice delegato. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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