Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Relazione illustrativa
La disposizione, che costituisce la mera riproposizione, con i necessari adattamenti lessicali, dell’art. 51 della l. fall., fissa il fondamentale principio dell’intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta.
L’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari è assoluta e, salvo sia diversamente disposto dalla legge, riguarda anche i crediti sorti in corso di procedura, dovendo la liquidazione svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore e dovendo il suo ricavato essere distribuito in ossequio alla regola della par condicio creditorum.
Il testo integrale della Relazione illustrativa