Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 148

Corrispondenza diretta al debitore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.



Relazione illustrativa
La disposizione è volta a contemperare il diritto alla riservatezza del debitore con le esigenze del curatore di avere contezza di tutto ciò che attiene all’attività economica dallo stesso svolta.
E’ quindi previsto che la corrispondenza indirizzata al debitore persona fisica gli venga direttamente recapitata con l’obbligo del medesimo di consegnare al curatore tutto ciò che concerne i rapporti compresi nella liquidazione e quindi tutta la corrispondenza commerciale.
Se il debitore non è una persona fisica e quindi non può essere destinatario di corrispondenza di natura personale tutto deve essere direttamente recapitato al curatore o comunque a lui consegnato. Il testo integrale della Relazione illustrativa