Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 126
Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.



Relazione illustrativa
L’art. 126, come già l’art. 29 della l. fall., prevede l’obbligo per il curatore di comunicare tempestivamente l’accettazione della nomina, sanzionandone l’inottemperanza con la sua sostituzione con altro curatore con provvedimento d’urgenza del tribunale.
Una volta intervenuta l’accettazione, al curatore vengono comunicate dall’ufficio le credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero. Il testo integrale della Relazione illustrativa