Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 122
Poteri del tribunale concorsuale

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:

a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;

b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;

c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonchè i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.



Relazione illustrativa
Il tribunale concorsuale è l’organo apicale della procedura ed opera in composizione collegiale.
Ha competenza diffusa su tutta la procedura in quanto:
- provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, salvo che non sia prevista specificatamente la competenza del giudice delegato;
- ha il compito di vigilanza sulla procedura, che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in qualunque momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti;
- decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato.
L’ultimo comma contiene una disposizione relativa alla forma che debbono assumere i provvedimenti del tribunale, che dispone con decreti motivati laddove non sia prevista una forma diversa. Il testo integrale della Relazione illustrativa