Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione IV
Provvedimenti immediati

Art. 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.



Relazione illustrativa
L’art. 106 disciplina le conseguenze della scoperta, da parte del commissario giudiziale, di atti di frode o del compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. La norma riprende, l’impostazione dell’art. 173 l. fall.. L’unica modifica significativa è prevista dall’ultimo comma che prevede, invece che la revoca del concordato preventivo, che il tribunale proceda all’accertamento delle condizioni per l’apertura della liquidazione giudiziale informando il pubblico ministero e, in via telematica, i creditori.
La disposizione, quanto all’individuazione dei suoi presupposti di applicazione, va letta in rapporto all’art. 44, che prevede l’obbligo, in capo al commissario, di segnalare tempestivamente ogni atto di frode del debitore non dichiarato nella domanda, così esplicitamente aderendo alla nozione di atto di frode inteso come condotta volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, con valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicarne il consenso informato, che si è andata negli anni delineando in giurisprudenza.
Le stesse disposizioni si applicano se, in qualunque momento, si accerti che mancavano le condizioni per l'apertura del concordato. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
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Capo III
Concordato preventivo

Sezione IV
Provvedimenti immediati

Art. 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale (1).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88 (2).

3. All'esito del procedimento, il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore (3).

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(1) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.
(2) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.
(3) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione IV
Provvedimenti immediati

Art. 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d) (1), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47 (2), su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

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(1) L’art. 22, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d)» con le seguenti: «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d)»
(2) L’art. 22, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,,» con le seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,».