Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Art. 899

Comunione di alberi
TESTO A FRONTE

I. Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

II. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

III. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.