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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 758

Garanzia tra coeredi

I. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

II. La garanzia non ha luogo, se รจ stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.