Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO I
Disposizioni generali
I. Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciĆ² che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
II. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.