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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 726

Stima e formazione delle parti

I. Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciĆ² che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

II. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.