CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 7

TESTO A FRONTE

I. Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.