Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Art. 643

Amministrazione in caso di eredi nascituri
TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.

II. Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre. (1)

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(1) Comma sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 84, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo sostituito era il seguente «Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre».