Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE II
Dei testamenti speciali
I. Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
II. Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove รจ possibile far testamento nelle forme ordinarie.