Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime
CAPO I
Della successione dei parenti

Art. 578

[Successione dei genitori al figlio naturale] (1)
TESTO A FRONTE

Articolo abrogato.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. L'articolo abrogato recitava:
«I. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.
II. Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
III. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione».