Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO I
Delle persone fisiche

Art. 5

Atti di disposizione del proprio corpo
TESTO A FRONTE

I. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.


GIURISPRUDENZA


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