Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
PARAGRAFO 3
Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
I. Se oggetto dell'assegnazione รจ un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.