Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)
[SEZIONE II
Della legittimazione dei figli naturali] (3)
Azioni esperibili dopo la legittimazione (4)
[I. La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.
II. Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.]