Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
I. La paternità e la maternità (3) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
II. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
III. La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
IV. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità. (3)