CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI

Art. 233

TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado.

II. La prova testimoniale per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.