Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria
I. Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
II. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
III. [Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione]. (1)